Art. 4.
(Modalità di fruizione del contributo).

      1. L'agevolazione è fruita tramite detrazione dal prezzo totale risultante dalla fattura di un importo pari al contributo di cui all'articolo 3.
      2. Gli installatori recuperano l'importo dell'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è installata la caldaia e per i successivi.
      3. L'entità del contributo deve essere evidenziata nella fattura rilasciata all'acquirente dall'installatore.
      4. Il contributo riconosciuto per le installazioni di caldaie non comporta una riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, che resta determinata dal prezzo convenuto con l'installatore.
      5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la relativa fattura, i cittadini che usufruiscono dei benefìci di cui alla presente legge sono tenuti a conservare la documentazione di seguito specificata:

          a) copia della fattura da cui risulta l'importo dell'agevolazione prevista dalla presente legge;

          b) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata dall'installatore nella

 

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quale devono essere riportati anche gli estremi della caldaia sostituita.